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Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno |
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Il seguente è il testo del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Introduzione L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) hanno posto l'enfasi per molti anni sull'importanza di mantenere la pratica dell'allattamento al seno - e di farla rivivere ove sia in declino - come un modo per migliorare la salute e la nutrizione dei lattanti e dei bambini. Gli sforzi per promuovere l'allattamento al seno e per superare i problemi che potrebbero scoraggiarlo fanno parte dei programmi per la nutrizione e per la salute materno infantile di entrambe le organizzazioni e costituiscono un elemento chiave delle cure primarie come mezzo per raggiungere la Salute per Tutti nell'Anno 2000. Molti fattori influenzano la prevalenza e la durata dell'allattamento al seno. La 27a Assemblea Mondiale della Sanità (AMS), nel 1974, notava il declino generale dell'allattamento al seno in molte parti del mondo, in relazione a fattori socioculturali e ad altri fattori, compresa la promozione commerciale di sostituti industriali del latte materno, e chiedeva "agli Stati Membri di rivedere le attività di promozione alla vendita degli alimenti per l'infanzia e di introdurre appropriate misure di controllo, compresi codici e leggi sulla pubblicità ove necessario". Il tema è stato ripreso dalla 31a AMS nel maggio 1978. Tra le sue raccomandazioni vi era che gli Stati Membri dovessero dare la priorità alla prevenzione della malnutrizione nei lattanti e nei bambini sostenendo e promuovendo l'allattamento al seno, agendo sulla legislazione e sulla società per facilitare l'allattamento al seno tra le madri lavoratrici, e "regolamentando le vendite e le promozioni inappropriate degli alimenti per l'infanzia che possono essere usati per sostituire il latte materno". L'interesse per i problemi connessi all'alimentazione dei lattanti e dei bambini e l'enfasi sull'importanza dell'allattamento al seno nel contribuire a superarli si è estesa, naturalmente, ben oltre l'OMS e l'UNICEF. Governi, organizzazioni non governative (ONG), associazioni professionali, ricercatori e produttori di alimenti per l'infanzia hanno pure richiamato ad un'azione da intraprendere su scala mondiale verso un miglioramento della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Verso la fine del 1978, OMS e UNICEF annunciavano l'intenzione di organizzare assieme un incontro sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, all'interno dei programmi in corso, per tentare di fare il miglior uso possibile di questa ondata di opinioni. Con un'ampia considerazione su come assicurare piena partecipazione, l'incontro è stato convocato a Ginevra dal 9 al 12 ottobre 1979 ed ha visto intervenire 150 rappresentanti di governi, organismi delle Nazioni Unite ed altri organismi intergovernativi, ONG, l'industria degli alimenti per l'infanzia, ed esperti delle relative discipline. Le discussioni sono state organizzate attorno a cinque temi principali: l'incoraggiamento ed il sostegno dell'allattamento al seno; la promozione ed il sostegno di pratiche per un'appropriata ed opportuna alimentazione complementare (svezzamento) mediante l'uso di risorse alimentari locali; il rafforzamento dell'educazione, della formazione e dell'informazione sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini; la promozione dello status sociale e di salute delle donne in relazione all'alimentazione ed alla salute dei lattanti e dei bambini; e la commercializzazione e la distribuzione appropriata di sostituti del latte materno. La 33a AMS, nel maggio del 1980, sosteneva integralmente le conclusioni e le raccomandazioni definite per consenso durante l'incontro congiunto OMS/UNICEF, e segnalava in particolare la raccomandazione secondo la quale "ci dovrebbe essere un codice internazionale sulla commercializzazione delle formule infantili e degli altri prodotti usati come sostituti del latte materno", chiedendo al Direttore Generale di preparare questo codice "in stretta consultazione con gli Stati Membri e con tutte le parti interessate". Per sviluppare un codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno come richiesto dall'AMS, si tennero lunghe e numerose consultazioni con tutte le parti interessate. Agli Stati Membri dell'OMS ed ai gruppi ed individui presenti all'incontro dell'ottobre 1979 fu chiesto di commentare successive bozze del codice; ulteriori incontri si tennero in febbraio e marzo e nuovamente in agosto e settembre del 1980. L'OMS e l'UNICEF si misero a disposizione di tutti i gruppi per favorire un dialogo continuo sulla forma e sul contenuto della bozza di codice, e per mantenere come base minima quei punti sui quali era stato raggiunto un consenso nell'incontro dell'ottobre 1979. Nel gennaio del 1981, il Comitato Esecutivo dell'OMS, nella sua 67a sessione, prese in considerazione la 4a bozza del codice, la approvò, e raccomandò unanimemente alla 34a AMS il testo di una risoluzione che adottasse il codice sotto forma di raccomandazione piuttosto che di regolamento. Nel maggio del 1981, l'AMS discusse il tema dopo che era stato introdotto dal rappresentante del Comitato Esecutivo. L'AMS adottò il codice, come proposto, il 21 maggio con 118 voti a favore, uno contrario, e tre astensioni. Gli Stati Membri dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità: AFFERMANDO il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza
e nutrice ad una adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e
conservare la salute; PERTANTO: Articolo 1: Finalità del Codice La finalità del presente Codice è contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo l’allattamento al seno, ed assicurando l’uso appropriato dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione. Articolo 2: Campo di applicazione del Codice Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connesse, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, inclusi gli alimenti per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande, inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno; biberon e tettarelle. Il Codice si riferisce altresì alla qualità e disponibilità di tali prodotti, e all’informazione relativa al loro uso. Ai fini del presente Codice si intende: per “Sostituti del Latte Materno” qualsiasi alimento che venga commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo; per “Alimento Complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche comunemente denominati “alimenti per lo svezzamento” o “ supplementi del latte materno”; per “Contenitore” qualsiasi forma di confezione dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi gli involucri; per “Distributore” una persona, un'azienda o qualsiasi altra entità nel settore pubblico o privato impegnata in attività (dirette o indirette) di commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si applica il presente Codice. Un “Distributore primario” è un agente di vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale; per “Sistema sanitario” istituzioni od organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, il sistema sanitario non include farmacie o altri punti vendita istituzionali; per “Personale sanitario” una persona occupata in una componente di tale sistema sanitario, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito; per “Alimento per lattanti” o "formula per lattanti" un sostituto del latte materno formulato industrialmente in accordo con gli standard applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei lattanti fino ai 4 o 6 mesi di età, e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. L’alimento per lattanti può anche essere preparato in casa, nel qual caso viene descritto come “preparazione casalinga”; per “Etichetta” qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o impresso, o fissato sul contenitore (vedi sopra) di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice; per “Produttore” un'azienda o altra entità del settore pubblico o privato impegnata nell’attività o funzione (sia direttamente che attraverso un agente o attraverso un’entità da essa controllata o ad essa vincolata da contratto) di fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice; per “Commercializzazione” promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e servizi di informazione sul prodotto; per “Personale addetto alla commercializzazione” ogni persona le cui funzioni riguardano la commercializzazione di uno o più prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice; per “Campioni” singole o piccole quantità di un prodotto fornite gratuitamente; per “Forniture” grandi quantità di un prodotto date gratuitamente o a basso costo, per fini sociali, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie bisognose.
4.1 I Governi dovrebbero assumersi la responsabilità di assicurare che venga divulgata un’informazione obiettiva e coerente sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di quanti sono coinvolti nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità dovrebbe riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la diffusione che la verifica delle informazioni. 4.2 Materiali informativi e didattici, scritti, audio o visivi, relativi
all’alimentazione dei neonati e rivolti alle donne in gravidanza
e alle madri dei lattanti e bambini, dovrebbero includere un’informazione
chiara su tutti i seguenti punti: 4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte di produttori o distributori dovrebbero avvenire solo su richiesta e con l’approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logo della società donatrice, ma non dovrebbero far riferimento ad alcun prodotto che rientri nel campo di applicazione del presente Codice, e dovrebbero essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario. Articolo 5: Il pubblico in generale e le madri 5.1 I prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale. 5.2 Produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il presente Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie. 5.3 Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, dovrebbe essere vietata la pubblicità nei punti vendita, l’offerta di campioni o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre il consumatore a comprare al dettaglio, come ad esempio esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite sottocosto e vendite abbinate dei prodotti contemplati dal presente Codice. Questo provvedimento non dovrebbe comportare restrizioni relative all’istituzione di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo inferiore secondo un piano a lungo termine. 5.4 Produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’uso dei sostituti del latte materno o del biberon. 5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto alla commercializzazione non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini. la Risoluzione AMS 49.15 (1996) richiede agli Stati Membri di “assicurare che gli alimenti complementari non siano commercializzati per, né usati in modo da, mettere a rischio l’allattamento esclusivo e quello prolungato" 6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri dovrebbero adottare misure idonee ad incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno e promuovere i principi del presente Codice, e dovrebbero dare informazioni e orientamenti appropriati al personale sanitario in considerazione delle sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all’articolo 4.2. 6.2 Nessuna struttura del sistema sanitario dovrebbe essere usata allo scopo di promuovere gli alimenti per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al personale sanitario come specificato nell’Articolo 7.2 6.3 Le strutture dei sistemi sanitari non dovrebbero essere usate per l’esposizione dei prodotti cui si applica il presente Codice, per cartelloni e manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da un produttore o distributore diversamente se non per quanto specificato all’Articolo 4.3 6.4 Non dovrebbe essere consentito l’uso, da parte dei sistemi sanitari, di rappresentanti delle compagnie, puericultrici esterne dipendenti dalle compagnie o personale simile, fornito o retribuito dalle industrie produttrici o distributrici. 6.5 Un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere mostrata esclusivamente dal personale sanitario, o da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di ricorrervi; e l’informazione data dovrebbe includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio. 6.6* Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli all’esterno. Tali forniture dovrebbero essere usate o distribuite esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò dovrebbe essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso costo non dovrebbero essere usate dai produttori o dai distributori per incentivare le vendite. 6.7* Qualora donazioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice vengano distribuite al di fuori di un’istituzione, l’istituzione o l'organizzazione dovrebbe adottare misure al fine di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e organizzazioni interessate, dovrebbero tener presente questa responsabilità. 6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 4.3, donati alle strutture sanitarie possono recare il nome o il logotipo della compagnia, ma non dovrebbero riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si applica il presente Codice. * gli articoli 6.6 e 6.7 sono stati oggetto di controversia e confusione, in quanto le istituzioni o organizzazioni cui intendevano riferirsi non erano normali strutture sanitarie, ma orfanotrofi ed analoghi enti di assistenza. Le successive Risoluzioni AMS 39.28 e 47.5 hanno chiarito che gli Stati Membri dovrebbero “garantire che le piccole quantità di sostituti del latte materno necessarie per la minoranza di bambini che ne abbiano bisogno nei punti nascita e negli ospedali siano acquistate attraverso i normali canali di vendita e non attraverso forniture gratuite o sovvenzionati” (AMS 39.28, 1986) ed “assicurare che non ci siano forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno e di altri prodotti coperti dal Codice in qualsiasi parte del sistema sanitario” (AMS 47.5, 1994) Articolo 7: Operatori sanitari 7.1 Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo dell’alimentazione materna e infantile dovrebbero familiarizzarsi con le proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice, comprese le informazioni specificate nell’Articolo 4.2. 7.2 L’informazione fornita al personale sanitario da parte di produttori e distributori sui prodotti inclusi nel presente Codice dovrebbe essere strettamente limitata all’ambito scientifico e basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita o creare la convinzione che l’alimentazione artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. Dovrebbe anche includere le informazioni specificate nell’Articolo 4.2. 7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti cui si applica il presente Codice dovrebbe essere offerto da produttori o distributori al personale sanitario o membri delle loro famiglie, né dovrebbero essere accettati dal personale sanitario o da membri delle loro famiglie. 7.4 Campioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice, o di attrezzature e utensili per la loro preparazione e consumo, non dovrebbero essere forniti al personale sanitario eccetto quando necessario nell’ambito di una valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non dovrebbe consegnare campioni di alimenti per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti e bambini o membri delle loro famiglie. 7.5 Produttori e distributori dei prodotti contemplati dal presente Codice dovrebbero dichiarare all’istituzione di appartenenza degli operatori sanitari qualsiasi contributo erogato ad un operatore o in suo favore per borse e viaggi di studio, assegni di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o simili iniziative. Tali dichiarazioni dovrebbero essere rese dal beneficiario. Risoluzione AMS 49.15 (1996) La Strategia Globale per l’Alimentazione dei Lattanti
e dei Bambini La Strategia Globale è stata approvata durante l’Assemblea
Mondiale della Sanità del 18 maggio 2002 (Risoluzione AMS 55.25,
2002 )
8.1 Nell’ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per il personale addetto alla commercializzazione, il volume delle vendite dei prodotti contemplati dal presente Codice non dovrebbe essere incluso nel calcolo delle percentuali di compenso né dovrebbero essere fissate quote specifiche per la vendita di tali prodotti. Ciò non dovrebbe essere interpretato come un mezzo per impedire il pagamento, da parte di una società, dei compensi in base alla vendita globale degli altri prodotti da essa commercializzati. 8.2 Il personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbe svolgere, come parte delle sue responsabilità professionali, funzioni educative in relazione a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini. Ciò non dovrebbe essere interpretato come divieto, da parte delle strutture sanitarie, di usare tale personale per altre funzioni su richiesta e con l’approvazione scritta dell’autorità competente del governo interessato. la Risoluzione AMS 54.22 (2001) esorta gli Stati Membri
a rafforzare: 9.1 Le etichette dovrebbero essere studiate in modo da fornire le informazioni necessarie sull’uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare l’allattamento al seno. 9.2 Produttori e distributori di alimenti per lattanti dovrebbero assicurare
che ciascuna confezione rechi, redatto in un linguaggio comprensibile
e di facile lettura, un messaggio chiaro e visibile, stampato sulla
confezione stessa oppure su un’etichetta che non possa essere
facilmente separata, e che includa tutti i seguenti punti: 9.3 I prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati per l’alimentazione infantile, che non soddisfano tutti i requisiti di un alimento per lattanti, ma che possono essere modificati in tal senso, dovrebbero recare sull’etichetta un’avvertenza che il prodotto non modificato non deve essere l’unica fonte di sostentamento di un lattante. Poiché il latte condensato zuccherato non è adatto alla nutrizione infantile, neppure come ingrediente principale di un alimento per lattanti, la sua etichetta non dovrebbe contenere istruzioni su come modificarlo a tale scopo. 9.4 L’etichetta dei prodotti alimentari cui si applica il presente
Codice dovrebbe attestare anche tutti i seguenti punti: 10.1 La qualità dei prodotti è un requisito essenziale per la tutela della salute dei lattanti e, pertanto, dovrebbe attenersi ad uno standard elevato. 10.2 I prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando venduti o altrimenti distribuiti, dovrebbero attenersi agli standard raccomandati dalla Commissione per il “Codex Alimentarius” e dal “Codice di pratiche igieniche per gli alimenti per neonati e bambini del Codex”. Articolo 11: Attuazione e monitoraggio 11.1 I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché venga data piena attuazione ai principi e alle finalità del presente Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione e dalle proprie condizioni sociali, compresa l’emanazione di leggi nazionali, regolamenti o altre misure idonee. A tale scopo, i governi dovrebbero cercare, ove necessario, la collaborazione di OMS, UNICEF e delle altre agenzie delle Nazioni Unite. Le azioni e le misure politiche nazionali, ivi compresi leggi e regolamenti emanati in attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice, dovrebbero essere dichiarate pubblicamente, e ugualmente applicate a tutti coloro i quali sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al presente Codice. 11.2 Il monitoraggio dell’applicazione del presente Codice è responsabilità dei singoli governi, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello collettivo, come previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. I produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice, organizzazioni non governative idonee e gruppi professionali operanti nel settore, nonché organizzazioni di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso. 11.3 Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di adempiere al presente Codice, produttori e distributori di prodotti cui si applica il presente Codice dovrebbero considerarsi responsabili della sorveglianza delle proprie pratiche di commercializzazione secondo i principi e le finalità del presente Codice e dell’adozione di misure necessarie a garantire che la loro condotta sia, ad ogni livello, conforme ad essi. 11.4 Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni, e individui impegnati in questo settore dovrebbero avere la responsabilità di attirare l’attenzione dei produttori o distributori sulle attività incompatibili con i principi e le finalità del presente Codice in modo da consentire azioni adeguate. Anche l’autorità governativa competente dovrebbe esserne informata. 11.5 I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal presente Codice dovrebbero mettere al corrente ciascun membro del personale addetto alla commercializzazione dell’esistenza del Codice e delle proprie responsabilità da esso derivanti. 11.6 Ai sensi dell’articolo 62 della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Stati Membri comunicheranno annualmente al Direttore Generale le azioni intraprese ai fini di una piena attuazione dei principi e delle finalità del presente Codice. 11.7 Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione all’Assemblea Mondiale della Sanità sullo stato di attuazione del Codice; e fornirà, su richiesta, supporto tecnico agli Stati Membri che stiano varando leggi o regolamenti a livello nazionale, o adottando altre misure adeguate in adempimento e perfezionamento dei principi e delle finalità del presente Codice. Traduzione a cura dell'IBFAN Italia |